NORMATIVA

Gli Attestati di Certificazione Energetica, secondo quanto disposto dal paragrafo 8 dell’allegato A al decreto ministeriale 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici” devono essere trasmessi dal Soggetto certificatore, entro i quindici giorni successivi alla loro consegna al richiedente, alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.
L’indirizzo dell’ufficio competente cui inviare i documenti relativi alla Certificazione Energetica è il seguente:
Regione Calabria
Dipartimento Attività Produttive - Settore Politiche Energetiche
Viale Cassiodoro - Palazzo Europa
88060 S.Maria di Catanzaro (CZ)

Si sottolinea che non avendo ancora la Regione Calabria legiferato in materia di certificazione energetica degli edifici, si applica la normativa nazionale (Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e ss.mm.ii e i suoi decreti attuativi, il DPR 2 aprile 2009, n.59 e il DM 26 giugno 2009).
Si sottolinea altresì che, nelle more dell’istituzione di un sistema di trasmissione telematica degli attestati, è sufficiente l’invio mediante raccomandata A/R  al competente ufficio regionale, senza ulteriori adempimenti, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione.
Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28, nel caso di offerta a titolo oneroso dal 1° gennaio 2012 è obbligatorio inserire negli annunci commerciali l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.

Di seguito è riportata la normativa vigente in materia:
A decorrere dal 13.12.2012, data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 290, serie generale, del DM dello Sviluppo Economico del 22.11.2012 NON è più consentita l'autodichiarazione del proprietario dell'immobile in classe energetica G.
Tuttle le attestazioni di certificazione energetica degli edifici dovranno pertanto essere redatte da tecnici abilitati.